In attesa che il testo definitivo del nuovo Codice della Nautica venga pubblicato dopo il visto di conformità della Ragioneria dello Stato, ecco le principali novità del testo di riforma del Codice della nautica.
AMBITO DI APPLICAZIONE: Il nuovo Codice della nautica mette sullo stesso piano la navigazione commerciale da diporto e quella senza fini di lucro, introduce la denominazione “commercial yacht” e stabilisce che le navi da diporto iscritte al Registro Internazionale (Superyacht) siano sottoposte alla disciplina del nuovo Codice.
UNITA’ da DIPORTO: vengono riconosiute le moto d’acqua mentre rimangono immutate le definizioni di natanti e imbarcazioni (ovvero inferiori a 24 metri di lunghezza), mentre le navi da diporto (quelel superiori a 24 m) sono ora suddivise in: navi da diporto maggiori (> 500GT), navi da diporto minori (fino a 500 GT), navi da diporto maggiori storiche (con più di 50 anni e fino a 100 GT).Per gli atti inerenti la proprietà delle unità da diporto viene adottato lo Sportello Telematico del Diportista (STED), che rilascierà la licenza di navigazione e aggiornerà i vari atti (nomina di armatore, proprietà, residenza, leasing, ipoteca,ecc.), nonchè le procedure per rilascio, rinnovo e convalida dei certificati di sicurezza e di idoneità al noleggio, l’autorizzazione alla navigazione temporanea, il rilascio della licenza provvisoria e la perdita di possesso dell’unità. Alle operazioni di iscrizione è ammesso, oltre alla banca, anche l’utilizzatore in leasing.
ISCRIZIONI: per le navi da diporto è introdotta l’iscrizione provvisoria con l’attestazione di stazza rilasciata dal registro di provenienza, la semplice attestazione dell’avvio delle procedure di cancellazione dal registro di provenienza, anche senza ulteriore titolo di proprietà. C’è una norma specifica per l’iscrizione (facoltativa) delle navi adibite a noleggio al Registro internazionale, con documenti semplificati. Per le imbarcazioni da diporto prive di marcatura CE sonp previste procedure per beneficiare di una licenza di navigazione provvisoria sulla base della presentazione dei documenti essenziali.
DOCUMENTI: termine di 20 giorni per il rilascio dei documenti dallo Sportello telematico, ridotti a 7 per i duplicati, mentre la ricevuta della presentazione dei documenti per l’iscrizione vale come licenza di navigazione sostitutiva. I cittadini, anche italiani, residenti nella UE, possono mantenere la bandiera italiana indicando semplicemente un domiciliatario, invece di recarsi al Consolato). Per la vendita all’estero di unità italiane (cd. dismissione di bandiera), è introdotto il termine di 30 giorni, oltre vale il “silenzio assenso”.
DOTAZIONI DI SOCCORSO: l’aggiornamento delle dotazioni di soccorso delle unità da diporto e delle navi iscritte al registro Internazionale è rimanda la regolamento attuativo, con specifico riferimento: alle condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza, individuazione dei mezzi di salvataggio, individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, dotazioni di sicurezza minime; invariate disposizioni per le licenze di esercizio di apparati VHF per imbarcazione da diporto mente sono esclusi esami per impiego sui natanti.
CONTROLLI: il Bollino blu diventa legge e per evitare la duplicazione dell’adesivo rilasciato dopo i controlli positivi è previsto: l’estensione del rilascio anche alle unità commerciali, il rilascio anche preventivo, la validità per tutta la stagione balneare (giugno /settembre). Il collegamento dei controlli in mare al Registro Telematico e all’Anagrafe Telematica patenti contribuirà a evitarne la ripetizione. Per le navi da diporto commerciali con bandiera extra UE sono previste semplificazioni per “arrivi e partenze”, grazie all’espletamento per via telematica tramite il raccomandatario marittimo.
ATTIVITA’ COMMERCIALI: per il diporto sono ampliate includendo l’assistenza all’ormeggio nelle strutture della portualità turistica e l’assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazioni. Rimosso il limite 1.000 t per l’iscrizione al Registro internazionale con la facoltà per l’armatore di richiedere documenti semplificati. L’utilizzo commerciale delle unità da diporto potrà essere annotata tramite Archivio telematico con dichiarazione sostitutiva per l’attestazione dell’attività svolta, mentre il regolamento attuativo ridefinirà certificato di idoneità al noleggio per le imbarcazioni. Sono cancellate le procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse unità della stessa impresa che esercita il noleggio. Le unità con bandiera extra UE che effettuano noleggio in Italia dovranno darne apposita comunicazione solo se l’esercente svolge l’attività stabilmente in Italia. E’ introdotta una disciplina minima nazionale per l’attività commerciale dei natanti, ora non più di competenza degli uffici delle Capitanerie, che prevede la patente per le unità a noleggio e l’obbligo di fornire delle istruzioni d’uso per le unità in locazione.
PASSENGER YACHT CODE ITALIANO: adozione di un apposito regolamento per requisiti e standard per le unità da diporto che trasportano tra i dodici e trentasei passeggeri.
NOLEGGIO OCCASIONALE: è obbligatoria la presenza del contratto a bordo ed è limitato alla bandiera nazionale, rimandanto al Regolamento attuativo la semplificazione delle procedure di comunicazione informatica.
TARGA PROVA: lo Sportello telematico rilascerà la targa anche per eventi espositivi privati (oltre che ai Saloni), inserendo tra i beneficiari anche i mediatori, aziende di assemblaggio e allestitori. La durata dell’autorizzazione (anche in inglese) è biennale, è valida anche per le acque straniere e per la conduzione è prevista la sola patente nautica, se prevista.
PROVE TECNICHE: per navigazioni di verifica tecnica navi da diporto che avvengano nel raggio di 3 ore da una postazione medica, in alternativa al medico a bordo richiesto dalle Capitanerie è sufficiente una persona in possesso del first aid
MOTORIZZAZIONI GPL: per l’installazione o la riconversione di motori marini a GPL normativa tecnica e responsabilità di chi effettua il lavoro saranno stabilite dal regolamento attuativo.
TITOLI PROFESSIONALI: si affianca ai titoli esisteniti quello professionale nazionale, specifico per il diporto e semplificato, di “ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe”, non vincolato dalla STCW.
MEDIAZIONE: nasce il mediatore del diporto (differente da mediatore marittimo), per i contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio, rivenditore. L’abilitazione è rilasciata a seguito di un esame specifico.
FORMAZIONE E SCUOLE: viene disciplinata, con iscrizione in apposito Elenco Nazionale, la figura dell’istruttore di vela professionale che deve possedere, oltre ai requisiti psicofisici e morali e non aver subito condanne penali, i seguenti requisiti: cittadino dell’Unione Europea, età minima di 18 anni, titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, essere in possesso di brevetto di abilitazione all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela rilasciato da organismo rilasciato riconosciuto (Marina Militare, Federazione italiana vela, Lega navale italiana). E’ prevista la SCIA per inizio attività di scuola nautica e di centro di formazione. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche e i circoli sportivi e associazioni, gli ufficiali di coperta STCW, l’ufficiale di navigazione del diporto, gli ufficiali superiori delle CP in pensione, i patentati da almeno dieci anni, i docenti degli istituti tecnici. E’ prevista una norma specifica sull’esercizio abusivo della professione.
CULTURA: è sancità la giornata del mare, l’11 aprile di ogni anno, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nella quale deve essere posto in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese. Specifici progetti formativi possono essere realizzati dalle associazioni nazionali della nautica e federazioni sportive.
PATENTI: è introdotta la patente “limitata” D, con limitazioni per scafo, potenza dei motori installati, limiti di navigazione e l’anagrafe delle patenti. Sono demandati al regolamento attuativo i requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, comprese le persone con disabilità motoria e sensoriale.
PORTUALITA’: Viene disciplinato il transito, l’accosto gratuito è concesso fino a 4 ore per massimo 3 volte nel mese, nella fascia diurna stabilita dal concessionario e le tariffe del transito sono pubbliche. Da giugno a settembre la riserva di posti al transito è fissata dalla legge in funzione del numero di ormeggi mentre è fissata all’8% del totale nel resto dell’anno; per i portatori di handicap sono previste possibilità di utilizzzare posti qualora non prenotati. I porti a secco vengono equiparati alle altre strutture della portualità turistica, con garanzia anche di fruizione pubblica. Si prevede, infine, l’installazione dei campi boa nelle aree marine protette, con una riserva del 15% degli ormeggi per le unità a vela.
SANZIONI: tutte le sanzioni pecuniarie sono state innalzate, ammettendo sconti se versati entro 5 gg. Viene introdotto il reato di danno ambientale.
(fonte UCINA)